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Spese detraibili solo sugli acquisti diretti

di Benedetto Santacroce

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27 Agosto 2008

Se un'impresa acquisterà i servizi di vitto e alloggio direttamente in un albergo o in un ristorante, potrà detrarre l'Iva al 100 per cento. Ma se la stessa impresa richiederà, per ottenere gli stessi servizi, un pacchetto turistico a un tour operator, allora non potrà detrarre l'imposta sul valore aggiunto. È uno dei paradossi che emergono dall'entrata in vigore, il prossimo 1° settembre, della disposizione inserita nel decreto legge 112/08 che ha introdotto la piena detraibilità dell'Iva su alberghi e ristoranti in cambio di una limitazione della deduzione di queste componenti di costo ai fini delle imposte dirette.
Il paradosso, in particolare, deriva dal mancato coordinamento con l'articolo 74-ter, comma 8-bis del Dpr 633/72 (introdotto dalla Finanziaria 2008). Un mancato rinvio che impedirà di fatto ai tour operator la possibilità di emettere fatture con Iva esposta per i servizi di vitto e alloggio, a eccezione dell'ipotesi in cui siano offerti in ambito congressuale. L'articolo 74-ter, comma 8-bis del Dpr 633/72 consente infatti alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell'imposta per le prestazioni di organizzazione di convegni e congressi. In questi casi esse detraggono l'imposta dovuta o versata per i servizi acquistati dai loro fornitori, ove si tratti di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. L'efficacia di queste disposizioni è subordinata a una deroga comunitaria che ancora non è arrivata. Ma a causa del mancato coordinamento con le nuove disposizioni, anche se dovesse arrivare l'autorizzazione non sarebbe tuttavia possibile emettere fatture con Iva esposta per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, a meno che non vengano rese per congressi o convegni.
Se non interverranno modifiche, i tour operator rischiano così di pagare il prezzo più alto dell'introduzione della piena detraibilità dell'Iva su alberghi e ristoranti, che al contrario punta soprattutto a evitare nuove censure comunitarie per l'Italia. La Commissione ha infatti avviato nei confronti del nostro Paese una procedura di messa in mora per la limitazione alla detrazione dell'Iva su tali servizi, storicamente imposta nell'ordinamento interno, in violazione dell'articolo 168 della direttiva 2006/112, dalla lettera e) dell'articolo 19-bis1 del Dpr 633/72.
La scelta adottata dal legislatore per mettersi in regola con Bruxelles ricalca quella delle autovetture: la decurtazione del gettito fiscale derivante dall'ampliamento del diritto a detrazione trova un bilanciamento nella riduzione al 75% della deducibilità degli oneri connessi alle prestazioni di vitto e alloggio. In questo modo, dati di cassa alla mano, è stata garantita, nel medio periodo, una sostanziale invarianza delle entrate erariali.
La posta in gioco è molto alta: stime governative indicano in 627 milioni di euro annui l'imposta che grava sulle prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva (esclusi i settori esenti, quali banche, assicurazioni e così via), somma che sarebbe stata interamente sottratta al bilancio statale se si fosse mancato di recuperarla attraverso questa partita di giro.
L'azione sul fronte Iva si è tecnicamente concretizzata nella soppressione tout court della prima parte della lettera e) del Dpr 633/72, la cui portata era già stata molto ridimensionata dalla Finanziaria 2007, che aveva escluso dalla limitazione le prestazioni fruite in occasione di convegni e congressi. A causa di un mancato coordinamento normativo, tuttavia, se la nuova norma non dovessa cambiare a essere penalizzati saranno i tour operator.

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